Definizione normativa
«Il comportamento del bullo è un tipo di azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno. La modalità diretta si manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali. La forma indiretta di prevaricazione riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di calunnie e di pettegolezzi e altre modalità definite di "cyberbullying" inteso quest'ultimo come particolare tipo di aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche. Questa nuova forma di prevaricazione, che non consente a chi la subisce di sfuggire o nascondersi e coinvolge un numero sempre più ampio di vittime, è in costante aumento e non ha ancora un contesto definito. Ciò che appare rilevante è che oggi non è più sufficiente educare a decodificare l'immagine perché i nuovi mezzi hanno dato la possibilità a chiunque non solo di registrare immagini ma anche di divulgarle». (Nota prot. n.16, 5/2/2007)
Elementi costitutivi
Comportamento, singolo o di gruppo:
Sistema sanzionatorio
Inclusivo e riparatorio:
Procedura disciplinare
Ispirata a principi di:
Caratteri della sanzione
Princìpi da rispettare nell'irrogazione di sanzione disciplinare:
Responsabilità del docente e dei genitori
Responsabilità concorrenti, non alternative (art. 2048 c.c.):
Diritto di avere dei doveri
L’educazione ha come fine quello di «preparare i ragazzi ad assumere le responsabilità della vita in una società libera» (Convenzione di New York 1989, art. 29)
Compiti del Consiglio d'Istituto
Affrontare, nell’ambito del regolamento di disciplina, il problema del bullismo:
Mancata regolamentazione