Il bullismo

Definizione normativa

«Il comportamento del bullo è un tipo di azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno. La modalità diretta si manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali. La forma indiretta di prevaricazione riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di calunnie e di pettegolezzi e altre modalità definite di "cyberbullying" inteso quest'ultimo come particolare tipo di aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche. Questa nuova forma di prevaricazione, che non consente a chi la subisce di sfuggire o nascondersi e coinvolge un numero sempre più ampio di vittime, è in costante aumento e non ha ancora un contesto definito. Ciò che appare rilevante è che oggi non è più sufficiente educare a decodificare l'immagine perché i nuovi mezzi hanno dato la possibilità a chiunque non solo di registrare immagini ma anche di divulgarle». (Nota prot. n.16, 5/2/2007)



Elementi costitutivi

Comportamento, singolo o di gruppo:

  • deliberato;
  • pre-potente;
  • continuo nel tempo;
  • diretto e/o indiretto;
  • causativo di danno fisico e/o psichico.



Sistema sanzionatorio

Inclusivo e riparatorio:

  • consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta;
  • responsabilizzazione all'interno della comunità;
  • promozione di comportamenti attivi di riparazione e risarcimento del danno causato.



Procedura disciplinare

Ispirata a principi di:

  • certezza dei fatti;
  • tempestività degli interventi.



Caratteri della sanzione

Princìpi da rispettare nell'irrogazione di sanzione disciplinare:

  • proporzionalità (equità e regionevolezza);
  • finalità educativa;
  • natura personale della responsabilità disciplinare;
  • separazione della condotta dalla valutazione del profitto;
  • riparazione del danno;
  • facoltà per lo studente di esporre le proprie ragioni;
  • convertibilità delle sanzioni in attività a favore della comunità scolastica;
  • obbligo di mantenere, per quanto possibile, un rapporto della scuola con lo studente e i genitori anche durante periodi di allontanamento dalla comunità;
  • organo collegiale deliberante l'allontanamento dalla scuola;
  • facoltà per lo studente di iscriversi, anche in corso d'anno.



Responsabilità del docente e dei genitori

Responsabilità concorrenti, non alternative (art. 2048 c.c.):

  • culpa in vigilando;
  • culpa in educando.



Diritto di avere dei doveri

L’educazione ha come fine quello di «preparare i ragazzi ad assumere le responsabilità della vita in una società libera» (Convenzione di New York 1989, art. 29)



Compiti del Consiglio d'Istituto

Affrontare, nell’ambito del regolamento di disciplina, il problema del bullismo:

  • con specifica attenzione e severità;
  • prevedendo «procedure snelle ed efficaci»;
  • e una «variegata gamma di misure sanzionatorie».



Mancata regolamentazione

  • Non aver definito/individuato le fattispecie che costituiscono o possono chiaramente ricondursi al fenomeno del bullismo rende la sanzione irrogata illegittima.
  • L’articolo 4, 1° comma, dello Statuto degli studenti recita infatti che «i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari».